Decalogo AIAF sulla diffusione dell'informazione finanziaria on-line

Il Messaggio

  1. Nell’informazione finanziaria diffusa in rete devono essere sempre chiaramente differenziati gli elementi oggettivi dalle opinioni, identificandone anche le relative fonti.

  2. Nell’esprimere una valutazione ed un target, sulla base di analisi fondamentale o tecnica, per un titolo quotato, italiano o estero, devono essere resi espliciti i criteri che portano a quella valutazione ed a quali condizioni sono validi.

  3. Il soggetto che esprime la valutazione deve chiarire che essa proviene da una sua analisi, disponibile sul sito, ovvero menzionare chiaramente la fonte da cui proviene la valutazione stessa e come raggiungerla.

  4. Deve essere chiaramente indicata la data in cui il giudizio è stato formulato, il prezzo del titolo al momento della valutazione, ovvero a quando risale l’ultimo aggiornamento.

Il Consulente che diffonde il Messaggio

  1. Il soggetto che immette informazioni finanziarie in rete deve renderne esplicite le finalità, nonché richiamare la propria esperienza professionale, ovvero la propria appartenenza ad associazioni professionali.

  2. L’eventuale detenzione diretta o indiretta di posizioni sui titoli oggetto dell’informazione e, in generale, eventuali conflitti di interesse rispetto alle informazioni diffuse devono essere resi noti, sia attraverso disclaimer ben evidenziati sia, più opportunamente, con indicazione esplicita.

  3. Il consulente "on-line" deve essere identificabile personalmente, senza pseudonimi, nonché indicare la struttura di appartenenza dove può essere raggiungibile o contattato.

La Società che diffonde il Messaggio

  1. Eventuali conflitti di interessi di soci, amministratori o dipendenti, rispetto al messaggio diffuso in rete, devono essere resi noti, sia attraverso disclaimer ben evidenziati sia, più opportunamente, con indicazione esplicita, e ne deve essere dichiarata la natura.

  2. La Società che produce e/o diffonde consulenza finanziaria in rete deve chiarire se essa stessa o Società appartenenti allo stesso Gruppo svolgono, con l’autorizzazione delle competenti Autorità di Vigilanza, anche attività di promozione e vendita di servizi finanziari, ovvero attività di raccolta ordini e di negoziazione.

Impegno del Consulente e della Società

  1. Il Consulente e la Società si impegnano ad applicare costantemente questi principi che hanno scelto liberamente di adottare.


  Procedura di adesione

 

Il sito interessato ad adottare il Decalogo AIAF dovrà inviare all'AIAF il modulo di adesione debitamente compilato. L'AIAF vaglierà le richieste e coerentemente ai principi del decalogo concederà o meno, a suo insindacabile giudizio, al sito richiedente di fregiarsi del "marchio di qualità AIAF".