Il
Messaggio
-
Nell’informazione finanziaria diffusa in rete devono essere
sempre chiaramente differenziati gli elementi oggettivi dalle opinioni,
identificandone anche le relative fonti.
-
Nell’esprimere
una valutazione ed un target, sulla base di analisi fondamentale o tecnica,
per un titolo quotato, italiano o estero, devono essere resi espliciti i
criteri che portano a quella valutazione ed a quali condizioni sono validi.
-
Il soggetto che
esprime la valutazione deve chiarire che essa proviene da una sua analisi,
disponibile sul sito, ovvero menzionare chiaramente la fonte da cui proviene
la valutazione stessa e come raggiungerla.
-
Deve essere
chiaramente indicata la data in cui il giudizio è stato formulato, il prezzo
del titolo al momento della valutazione, ovvero a quando risale l’ultimo
aggiornamento.
Il
Consulente che diffonde il Messaggio
-
Il soggetto che
immette informazioni finanziarie in rete deve renderne esplicite le finalità,
nonché richiamare la propria esperienza professionale, ovvero la propria
appartenenza ad associazioni professionali.
-
L’eventuale
detenzione diretta o indiretta di posizioni sui titoli oggetto
dell’informazione e, in generale, eventuali conflitti di interesse rispetto
alle informazioni diffuse devono essere resi noti, sia attraverso disclaimer
ben evidenziati sia, più opportunamente, con indicazione esplicita.
-
Il consulente
"on-line" deve essere identificabile personalmente, senza pseudonimi, nonché
indicare la struttura di appartenenza dove può essere raggiungibile o
contattato.
La Società
che diffonde il Messaggio
-
Eventuali
conflitti di interessi di soci, amministratori o dipendenti, rispetto al
messaggio diffuso in rete, devono essere resi noti, sia attraverso disclaimer
ben evidenziati sia, più opportunamente, con indicazione esplicita, e ne deve
essere dichiarata la natura.
-
La Società che
produce e/o diffonde consulenza finanziaria in rete deve chiarire se essa
stessa o Società appartenenti allo stesso Gruppo svolgono, con
l’autorizzazione delle competenti Autorità di Vigilanza, anche attività di
promozione e vendita di servizi finanziari, ovvero attività di raccolta ordini
e di negoziazione.
Impegno
del Consulente e della Società
Il Consulente e
la Società si impegnano ad applicare costantemente questi principi che hanno
scelto liberamente di adottare.
|
Procedura di adesione

Il sito interessato ad
adottare il Decalogo AIAF dovrà inviare all'AIAF il modulo di adesione
debitamente compilato. L'AIAF vaglierà le richieste e coerentemente ai principi
del decalogo concederà o meno, a suo insindacabile giudizio, al sito richiedente
di fregiarsi del "marchio di qualità AIAF".
|